del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato  C.F.  80224030587,  Fax
06/96514000 e  PEC  roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui
uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Piemonte, in persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7  della  Legge  Regionale
Piemonte n. 22 del 24 dicembre 2014, recante «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e tributaria», pubblicata nel B.U.R.  n.  52  del  29
dicembre 2014, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data  20
febbraio 2015. 
    Con la Legge Regionale n. 22 del 24  dicembre  2014  indicata  in
epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Piemonte ha emanato
le disposizioni «in materia fiscale e tributaria». 
    In particolare, l'art. 7, recante la «Misura del canone per l'uso
energetico e di riqualificazione dell'energia»,  prevede  che  «1.  A
decorrere dal 1°  gennaio  2015  e  fino  all'adozione  di  un  nuovo
regolamento  della  Giunta  regionale  in  attuazione   della   legge
regionale  29  dicembre  2000,  n.  61  (Disposizioni  per  la  prima
attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in  materia
di tutela delle acque), l'importo unitario del canone annuo per l'uso
di acqua pubblica relativo all'uso energetico e  di  riqualificazione
dell'energia e' cosi' determinato: 
      a) per l'uso energetico: 
        1) 42,00 euro per ogni kw di potenza nominale  media  per  le
utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale  a  kw
3.000; 
        2) 38,00 euro per ogni kw di potenza nominale  media  per  le
utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale  a  kw
1.000 e inferiore a kw 3.000; 
        3) 36,00 euro per ogni kw di potenza nominale  media  per  le
utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale  a  kw
220 e inferiore a kw 1.000; 
        4) 33,00 euro per ogni kw di potenza nominale  media  per  le
utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale  a  kw
20 e inferiore a kw 220; 
        5) 28,50 euro per ogni kw di potenza nominale  media  per  le
utenze con una potenza media di concessione inferiore a kw 20; 
      b) per l'uso riqualificazione dell'energia: 
        1) euro 1,00 per ogni kw di potenza nominale di pompaggio.» 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la Regione  Piemonte  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
L'art. 7 della Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n.  22  viola
l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. 
    La disciplina contenuta nell'art. 7 della Legge Regione  Piemonte
n. 26/2014 citata, recante la «Misura  del  canone  annuo  per  l'uso
energetico e di riqualificazione dell'energia», stabilisce la  misura
del canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici  e  di
riqualificazione dell'energia. 
    Tale  misura  e'  diversificata  all'interno   dell'utilizzazione
idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla  potenza  media
di concessione. 
    La  disposizione  regionale  non  risulta  in  linea  con  quanto
espressamente  previsto  dal  legislatore  nazionale  con  le   norme
contenute all'art. 37  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
contenente le «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 134. (1)   
    Tali  norme  mirano  ad  agevolare  l'accesso   degli   operatori
economici al mercato  dell'energia  secondo  condizioni  uniformi  su
tutto il territorio nazionale, rappresentando l'esigenza di  tutelare
la  concorrenza  e  garantire,  al  contempo,   l'uniformita'   della
disciplina. 
    Va posto in evidenza che l'art. 37, in particolare, il  comma  7,
proprio in  considerazione  della  superiore  finalita'  pubblica  di
assicurare   un'omogenea   disciplina   sul   territorio    nazionale
dell'attivita' di generazione idroelettrica e parita' di  trattamento
fra gli operatori,  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri  generali   per   la
determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da
parte delle Regioni, di valori massimi dei canoni  delle  concessioni
ad uso idroelettrico. (2) 
    Tale  norma,  dunque,  demanda  alla  legislazione  regionale  di
dettaglio la fissazione dei canoni di concessione, ma all'interno  ed
entro i valori massimi stabiliti dallo Stato. 
    Lo Stato, pertanto, ha ritenuto, coerentemente,  di  attrarre  la
determinazione  dei  predetti  canoni  nell'ambito   della   suddetta
disciplina, che e' espressione della competenza esclusiva dello Stato
in materia di tutela  della  concorrenza,  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione;  come,  peraltro,
affermato dalla Corte costituzionale anche con  la  recente  sentenza
del 2014, n. 28. 
    Con tale sentenza, infatti, e con riferimento specifico  all'art.
37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83/12 citato, e' stato
statuito che «Queste disposizioni mirano ad agevolare l'accesso degli
operatori  economici  al  mercato  dell'energia  secondo   condizioni
uniformi sul territorio nazionale, regolando le relative procedure di
evidenza pubblica con  riguardo  alla  tempistica  delle  gare  e  al
contenuto  dei  relativi  bandi  (commi  4,  5,  6  e   8),   nonche'
all'onerosita' delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali norme -
al pari di quelle che  disciplinano  «l'espletamento  della  gara  ad
evidenza pubblica» per i casi  di  scadenza,  decadenza,  rinuncia  o
revoca  di  concessione  di  grande  derivazione  d'acqua   per   uso
idroelettrico (sentenza n. 1 del  2008)  -  rientrano  nella  materia
«tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (art.
117, secondo comma, lettera e, Cost.): a detto ambito  va  ricondotta
l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica (sentenze n.  46
e n. 28 del 2013, n. 339 del 2011  e  n  283  del  2009),  in  quanto
quest'ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare  e
promuovere la concorrenza in  modo  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale (sentenze n. 339 del 2011, n. 1  del  2008  e  n.  401  del
2007).» 
    Come ricordato nella precedente sentenza n.  67/13,  la  costante
giurisprudenza della Corte (per tutte, la sentenza n. 29/10), che  la
Corte  stessa  ha  inteso   espressamente   ribadire,   ha,   dunque,
ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione  della
tariffa in materia, come complesso di  norme  atte  a  garantire  uno
sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. 
    Dal testo della  legge  regionale  indicata  in  epigrafe  appare
evidente  come  la  disposizione  regionale  impugnata  riservi  alla
competenza regionale un'attivita' di approvazione e  modulazione  del
canone per l'uso di acqua pubblica relativo all'uso energetico  e  di
riqualificazione  dell'energia,  che,  invece,  dalle  norme  statali
interposte, in particolare dall'art. 37, comma 7,  del  decreto-legge
n. 83/12 citato, risulta riservata allo Stato,  nell'esercizio  delle
proprie competenze in materia di tutela della concorrenza. 
    L'art. 7 della Legge Regionale Piemonte n. 22/14 citata  si  pone
in contrasto, dunque, con la lettera e), secondo comma, dell'art. 117
Cost., che attribuisce, appunto, allo Stato la  competenza  esclusiva
in materia di tutela della concorrenza. 

(1) Art. 37 «Disciplina  delle  gare  per  la  distribuzione  di  gas
    naturale e nel settore idroelettrico». 1. Al decreto  legislativo
    23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'art. 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare  di
    cui al comma 1  sono  ammesse,  senza  limitazioni  territoriali,
    societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata,  anche  a
    partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita'
    limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e  non
    discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro
    controllate,  controllanti  e   controllate   da   una   medesima
    controllante,  che,  in  Italia  e  in  altri  Paesi  dell'Unione
    europea,  o  in  Paesi  non  appartenenti   all'Unione   europea,
    gestiscono di  fatto,  o  per  disposizioni  di  legge,  di  atto
    amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu'
    di affidamento  diretto  o  di  una  procedura  non  ad  evidenza
    pubblica. Alle gare sono ammessi  inoltre  i  gruppi  europei  di
    interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si
    applica alle societa' quotate in  mercati  regolamentati  e  alle
    societa' da queste direttamente o indirettamente  controllate  ai
    sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile,  nonche'  al   socio
    selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge  13
    agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
    148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e  privata,
    costituite ai sensi del medesimo  comma»:  b)  il  primo  periodo
    dell'art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
    n. 164(173), e' sostituito dai  seguenti:  «I  soggetti  titolari
    degli affidamenti o delle concessioni  di  cui  al  comma  5  del
    presente articolo possono partecipare alle prime gare per  ambiti
    territoriali, indette a norma dell'art. 14, comma  l,  successive
    al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e  senza
    limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le
    loro controllate, controllanti  o  controllate  da  una  medesima
    controllante gestiscono servizi pubblici  locali,  anche  diversi
    dalla distribuzione di gas naturale,  in  virtu'  di  affidamento
    diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime
    gare di cui sopra non si applicano le disposizioni  dell'art.  4,
    comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito
    con modificazioni, dalla legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e
    successive modifiche e integrazioni.». 2.  Sono  fatte  salve  le
    disposizioni dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre  2007,
    n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  novembre
    2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e  gli
    ambiti di distribuzione gas determinati  ai  sensi  del  medesimo
    articolo, in base a cui  devono  essere  espletate  le  gare  per
    l'affidamento del servizio di distribuzione  gas  in  conformita'
    con l'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
    n. 93. 3. In sede di affidamento del  servizio  di  distribuzione
    del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio,
    sono  fatti   salvi   gli   obblighi   in   materia   di   tutela
    dell'occupazione stabiliti dai  provvedimenti  emanati  ai  sensi
    dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
    164(173), che, a causa  dell'obbligatorieta',  non  costituiscono
    elemento di valutazione dell'offerta. 4. All'art. 12 del  decreto
    legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  e  successive  modificazioni,
    sono apportate le  seguenti  modificazioni:  a)  il  comma  1  e'
    sostituito dal seguente: «1. Le regioni e le  province  autonome,
    cinque anni prima dello scadere  di  una  concessione  di  grande
    derivazione  d'acqua  per  uso  idroelettrico  e  nei   casi   di
    decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto  dal
    comma 4, ove non ritengano  sussistere  un  prevalente  interesse
    pubblico ad un diverso uso  delle  acque,  incompatibile  con  il
    mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara  ad
    evidenza pubblica, nel rispetto della  normativa  vigente  e  dei
    principi fondamentali di tutela della  concorrenza,  liberta'  di
    stabilimento,  trasparenza,  non  discriminazione  e  assenza  di
    conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della
    concessione per un periodo di durata da venti  anni  fino  ad  un
    massimo di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti
    ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di  miglioramento
    e risanamento ambientale del bacino  idrografico  di  pertinenza,
    alle misure di compensazione  territoriale,  alla  consistenza  e
    qualita' del piano di interventi per assicurare la  conservazione
    della capacita' utile di invaso e,  prevalentemente,  all'offerta
    economica per l'acquisizione  dell'uso  della  risorsa  idrica  e
    all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per
    le concessioni gia' scadute alla data di entrata in vigore  della
    presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente  a
    tale data ed entro il 31 dicembre  2017,  per  le  quali  non  e'
    tecnicamente applicabile il periodo di  cinque  anni  di  cui  al
    primo periodo del  presente  comma,  le  regioni  e  le  province
    autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in
    vigore del decreto di cui al  comma  2  e  la  nuova  concessione
    decorre dal termine del  quinto  anno  successivo  alla  scadenza
    originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di
    gara  sono  specificate  altresi'  le  eventuali  condizioni   di
    esercizio della derivazione al fine di assicurare  il  necessario
    coordinamento con gli usi primari riconosciuti  dalla  legge,  in
    coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara
    e' indetta anche per l'attribuzione di una nuova  concessione  di
    grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime
    modalita' e durata»; b) al comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il
    seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri
    e i  parametri  per  definire  la  durata  della  concessione  in
    rapporto all'entita'  degli  investimenti,  nonche',  con  parere
    dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  i  parametri
    tecnico-economici  per  la  determinazione  del  corrispettivo  e
    dell'importo  spettanti  al   concessionario   uscente,   ed   e'
    determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma
    1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare
    alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della
    generalita' dei clienti finali, secondo  modalita'  definite  nel
    medesimo decreto».(174) 5. Fermo restando quanto previsto  per  i
    casi di decadenza, rinuncia o termine  dell'utenza  idroelettrica
    dall'art. 25, primo comma,  del  testo  unico  di  cui  al  regio
    decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  il  bando  di  gara  per
    l'attribuzione di una concessione di grande  derivazione  ad  uso
    idroelettrico prevede, per garantire la  continuita'  gestionale,
    il   trasferimento   dal   concessionario   uscente   al    nuovo
    concessionario della  titolarita'  del  ramo  d'azienda  relativo
    all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i  rapporti
    giuridici afferenti alla concessione.(174) 6.  Al  concessionario
    uscente spetta un corrispettivo per  il  trasferimento  del  ramo
    d'azienda,   predeterminato   e   concordato   tra    questo    e
    l'amministrazione concedente prima della fase di offerta  e  reso
    noto nel  bando  di  gara.  Con  riferimento  ai  beni  materiali
    compresi  nel  ramo  d'azienda   relativo   all'esercizio   della
    concessione diversi da quelli di cui all'art.  25,  primo  comma,
    del testo unico di cui al regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.
    1775, il corrispettivo e' determinato sulla base  del  valore  di
    mercato, inteso come valore di ricostruzione  a  nuovo  diminuito
    nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai  beni  di
    cui al citato art. 25, primo comma, e' inoltre dovuto un  importo
    determinato sulla base del metodo del costo  storico  rivalutato,
    calcolato al netto dei contributi  pubblici  in  conto  capitale,
    anch'essi  rivalutati,  ricevuti  dal   concessionario   per   la
    realizzazione   di   tali   opere,   diminuito    nella    misura
    dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo,  si  provvede
    attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di  cui
    due indicati rispettivamente da  ciascuna  delle  parti,  che  ne
    sopportano i relativi  oneri,  e  il  terzo  dal  presidente  del
    Tribunale delle acque pubbliche  territorialmente  competente,  i
    quali operano  secondo  sperimentate  metodologie  e  rendono  la
    pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.(174) 7. Al  fine  di
    assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale  delle
    attivita' di generazione idroelettrica e parita'  di  trattamento
    tra gli operatori  economici,  con  decreto  del  Ministro  dello
    sviluppo  economico,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province
    autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri
    generali per la determinazione, secondo principi di  economicita'
    e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori  massimi  dei
    canoni delle concessioni ad  uso  idroelettrico.  Con  lo  stesso
    decreto sono fissate le modalita' tramite le quali le  regioni  e
    le province autonome possono destinare una percentuale di  valore
    non inferiore al 20 per cento del canone di concessione  pattuito
    alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a  beneficio  dei
    clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati
    nel territorio della provincia o dell'unione  dei  comuni  o  dei
    bacini  imbriferi  montani  insistenti  nel  medesimo  territorio
    interessato dalle opere afferenti  alle  concessioni  di  cui  al
    presente comma. 8. Sono abrogati i commi 489 e  490  dell'art.  1
    della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

(2) Art. 37 citato: 7. Al fine di assicurare  un'omogenea  disciplina
    sul  territorio  nazionale   delle   attivita'   di   generazione
    idroelettrica  e  parita'  di  trattamento  tra   gli   operatori
    economici, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
    previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
    lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione,
    secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle
    regioni, di valori massimi dei canoni delle  concessioni  ad  uso
    idroelettrico. Con lo stesso decreto sono  fissate  le  modalita'
    tramite le quali  le  regioni  e  le  province  autonome  possono
    destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento
    del canone di  concessione  pattuito  alla  riduzione  dei  costi
    dell'energia  elettrica  a  beneficio  dei  clienti  finali,  con
    riferimento ai punti  di  fornitura  localizzati  nel  territorio
    della provincia o dell'unione dei comuni o dei  bacini  imbriferi
    montani insistenti  nel  medesimo  territorio  interessato  dalle
    opere afferenti alle concessioni di cui al presente comma.